Statuto

Art. 1 – Costituzione

1.1 - E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “SENECA”“ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI” - “ONLUS”, che in seguito sarà indicata con l’acronimo “SENECA” – ONLUS o l’Associazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.L. 4 dicembre 1997, n.460, l’associazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “ Associazione di volontariato”, che le consente di essere considerata ONLUS (Associazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi dell’art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997, n.460. La qualificazione di “Associazione di Volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.2 - I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa.

1.3 - La durata dell’Associazione è illimitata.

1.4 - L’Associazione ha sede in Milano, via Montevideo 5.

1.5 - Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città sul territorio nazionale.

Art. 2 - Scopi

L’Associazione – senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri soci – opera nel settore “ assistenza sociale e socio sanitaria” per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzantesi nelle attività istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Art. 3 - Attività
L’Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti attività:

realizzare l’assistenza agli anziani nelle diverse forme richieste dai bisogni collegati alla loro condizione (solitudine, disagio, indigenza), con particolare attenzione alle fasi di recupero dopo la dimissione dall’0spedale;

sollecitare, favorire e realizzare progetti riguardanti le strutture ed i servizi rivolti agli anziani (domiciliari, residenziali, diurni, privati, pubblici, ecc.), secondo criteri di pluralismo, flessibilità ed integrazione;

portare, con servizi tempestivi, anche collaborando con i servizi sociali degli enti locali, aiuto concreto a persone anziane che siano comunque in difficoltà, nei limiti delle risorse;
essere un sostegno operativo per le famiglie di persone anziane, in caso di temporaneo impedimento per gli stessi all’assistenza;

svolgere un’azione educativa verso le famiglie degli assistiti in modo che le stesse siano sensibilizzate a prendersi cura del familiare anziano;

costituire un punto di riferimento e di affidamento per le persone anziane, dando loro sicurezza morale e psicologica nei casi di solitudine, anche utilizzando i mezzi di comunicazione sociale (sportello telematico, ecc.);

sviluppare, in contrapposizione alla cultura dell’indifferenza verso le persone anziane, un’azione di solidarietà promuovendo, attraverso il servizio concreto, una reale sensibilizzazione ed una mentalità di accoglienza e di disponibilità verso le stesse;

offrire a chi ha la disponibilità di avere tempo libero la possibilità di rendersi utile nell’assistenza al le persone anziane, valorizzando, in particolare, e stimolando la partecipazione e l’attenzione dei pensionati più giovani ed efficienti;

stimolare gli anziani perché riescano a sviluppare attività che valorizzino le loro risorse;
essere un punto di riferimento di un volontariato organizzato sul territorio per l’assistenza alle persone anziane, evitando dispersioni di energie e favorendo lo sviluppo di sinergie in rete nell’azione dei gruppi e associazioni di volontariato nonché della cooperazione sociale;

sollecitare e promuovere politiche sociali e culturali innovative per contribuire permanentemente, in sinergia con associazioni di volontariato, associazioni, fondazioni e cooperative sociali al riordino del settore “assistenza sociale e socio-sanitario” in una logica di servizi sociali che salvaguardino la dignità della persona in ogni circostanza di solitudine e di malattia;

organizzare corsi di formazione per volontari che intendano, anche in funzione della loro successiva adesione all’associazione, offrire la loro attività per svolgere servizio personale, volontario e gratuito di assistenza alle persone anziane e coordinarli.

Nel perseguimento delle finalità indicate l’Associazione assume come proprio principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.

Al fine di svolgere le proprie attività l’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci.

L’associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Soci dell’associazione

4.1 – Sono soci dell’organizzazione tutti coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto e coloro che, condividendone gli scopi e le attività istituzionali, ne hanno fatto richiesta scritta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche (associazioni, fondazioni, enti), nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’Istituzione interessata
Ciascun socio maggiore d’età ha diritto ad un voto per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.

4.2 – Il numero dei soci è illimitato.

4.3 – I soci hanno tutti parità di diritti e doveri. Tra i soci vi è disciplina uniforme del rapporto associativo.

4.4 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

4.4.1 – I volontari, che avendo partecipato ai corsi di formazione ed avendo svolto la propria attività per il periodo di 1 anno condividendo gli scopi e le attività istituzionali, possono presentare al Consiglio Direttivo richiesta scritta per assumere la figura di socio dichiarando di accettare senza riserve lo Statuto dell’associazione.

4.4.2 – L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione nel libro dei soci dell’associazione.

4.4.3 – I soci cessano di appartenere all’associazione:

per dimissioni volontarie che possono essere presentate in qualsiasi momento per iscritto al Consiglio Direttivo

per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate per un anno

per mancato versamento del contributo stabilito dal Consiglio Direttivo per l’esercizio sociale in corso

per decesso

per comportamento contrastante con gli scopi statutari

4.4.4 – L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Contro l’esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea dei soci, che devono decidere, in contraddittorio con il socio, sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. L’ammissione, il recesso e l’esclusione devono essere registrate nell’apposito libro dei soci.

4.4.5 – Nell’ambito dell’associazione è istituito l’albo degli “Amici di Seneca” in cui sono iscritte tutte le persone che, pur non volendo aderire formalmente all’associazione, ne condividono gli scopi e contribuiscono alle sue attività con un rapporto assimilabile a quello dei suoi volontari.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

5.1– I soci hanno il diritto:

di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo (qualora definito) e di votare direttamente o per delega

di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali

di partecipare alle attività promosse dall’associazione

di usufruire di tutti i servizi dell’associazione

di dare le dimissioni in qualsiasi momento

5.2– I soci devono:

osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali

versare l'eventuale contributo stabilito dal Consiglio Direttivo

svolgere le attività preventivamente concordate

mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

Art. 6 – Patrimonio – Entrate

6.1 – Il patrimonio dell’associazione è costituito:

da beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà

eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio

da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 – Le entrate dell’associazione sono costituite da:

contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell’associazione

contributi di privati

contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche

contributi di organismi internazionali

donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio

rimborsi derivanti da convenzioni

rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagna di sensibilizzazione.

6.3 -I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo

6.4 -Ogni operazione finanziaria è disposta con firme abbinate del Presidente o del Vice Presidente e di un altro componente del Consiglio Direttivo, indicato nella deliberazione specifica.

Art. 7 – Organi sociali dell’associazione

7.1 – Organi dell’associazione sono:

l’Assemblea dei Soci
il Consiglio Direttivo
il Presidente;

7.2 – Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

Il Collegio dei revisori dei Conti

Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8 – Assemblea dei soci

8.1 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’associazione.

8.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’associazione.

8.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni volta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.

8.4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci, in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 – l’Assemblea ordinaria viene convocata per:

l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente

l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;

l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo

Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto)
eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto)
approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci

8.6 – L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello sta tuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.

8.7 – L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto, fax o via e-mail, ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L’assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

8.8 – In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto. Lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 17.

8.10 – Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti: Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

9.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro e degli “Amici di Seneca” con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nel caso di votazioni in cui si configuri una condizione di parità, prevale il voto del Presidente

9.4 – Competenze del Consiglio Direttivo:

eleggere il Presidente e il Vice Presidente. Nel caso di elezione di più Vice Presidenti, il Consiglio specificherà quale di essi ha le funzioni di Vice Presidente Vicario.

nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere o il Segretario - Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;

compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

deliberare in merito all’esclusione di soci

fissare l’ammontare dell'eventuale contributo annuo da richiedere ai Soci 

ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disposizioni previste dal bilancio;

istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche (associazioni, fondazioni, enti), nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’Istituzione interessata.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti

Art. 10 – Presidente

10.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 – Il Presidente:

ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’associazione nei confronti di terzi e in giudizi 

provvede a incassare le somme ricevute dall’Associazione e, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, accetta donazioni di beni diversi dal denaro da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati rilasciandone quietanze liberatorie.

ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa

convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea. Del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo

in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 – Comitato Esecutivo

Il Consiglio Direttivo può delegare, con apposita delibera, parte dei suoi compiti ad un Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dal Segretario, dal Tesoriere (o Segretario/tesoriere) e da un altro consigliere.

Il Comitato Esecutivo ha i compiti affidatigli dal Consiglio direttivo.

Per la convocazione delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle sue deliberazioni si applicano le norme previste dal presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Segretario del Consiglio Direttivo – Tesoriere dell’organizzazione

12.1 – Il Consiglio Direttivo può nominare, quando la decisione si rende necessaria per lo sviluppo dell’associazione, il Segretario del consiglio direttivo e il Tesoriere dell’associazione.

12.2 – Compiti più significativi del segretario del Consiglio Direttivo:

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. Coadiuva il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’associazione. Cura inoltre la tenuta dei libri e registri sociali.

12.3 – Compiti più significativi del Tesoriere:

Il Tesoriere cura la gestione della cassa e dei conti presso gli istituti di credito e postali e ne tiene idonea contabilità,, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei relativi libri e registri contabili, predispone il bilancio consuntivo e preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

I compiti sopra descritti possono essere assegnati ad una sola persona (segretario/tesoriere).

Il Consiglio Direttivo, con una sua specifica delibera, attribuisce i compiti secondo le esigenze dell’associazione e le risorse umane disponibili.

Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

L’Assemblea può eleggere un Consiglio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

elegge tra i suoi componenti il Presidente

esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti

agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente

può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo

riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta trascritta nell’apposito registro dei Revisore dei Conti.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 14 – Collegio dei Garanti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti scelti tra persone autorevoli, anche tra i suoi soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi

giudica ex bono et equo senza formalità, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 15 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’associazione. In nessun caso potrà far parte degli organi deliberanti, salvo la convocazione con solo diritto alla parola, chi riceve un compenso per il suo lavoro a favore dell’associazione.

Art. 16 – Bilancio

16.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’Assemblea.

16.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

16.3 – Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

16.4 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta NEL RISPETTO DEL COMMA 6 DELL’ART. 10 DEL. D.L. 4 DICEMBRE 1997, N. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo 

che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre associazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 17 – Modalità dello statuto – Scioglimento dell’associazione

17.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.2 – Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti all’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art: 18 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 266 del 11.8.1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.L. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 19 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella Sede Sociale. I soci possono richiederne copia personale.

Certificato dal dottor Antonio Gallavresi, notaio in Milano, via Mascagni n.30 il giorno 20 ottobre 1998 – n.139444 di repertorio.

 

Nessuno puņ vivere felice se pensa solo a se stesso  (Lucio Anneo Seneca)
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